Destinatari |
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”. Qualora non siano state adottate misure di protezione collettiva, considerate comunque come prioritarie dal legislatore, è necessario prevedere l’uso di sistemi di arresto caduta, descritti dall’art. 115 dello stesso testo. L’art. 77 impone infine l’obbligo di aggiornamento della formazione e addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di III categoria, categoria che ricomprende i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. |
Obiettivi e finalità |
Dall’esame del citato allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008, che ha sostanzialmente recepito il sopra indicato accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 sulla formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota, emerge chiaramente che il legislatore ha confermato tutte le indicazioni riportate nell’accordo stesso ed infatti, per quanto riguarda l’aggiornamento degli addetti ai lavori in quota, al punto 7 della seconda parte dell’allegato, è indicato che: |
Normativa di riferimento |
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Requisiti di ammissione |
L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici |
Durata |
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Contenuti |
•Norme di legge e norme di sicurezza •Controlli e ispezioni prima dell’utilizzo |
Programma del Corso
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